bonus facciale

Bonus facciale – La detrazione, sia Irpef che Ires, è fruibile da privati, imprese e professionisti, mentre è escluso chi applica il regime forfetario. Coinvolge tutti gli edifici, compresi quelli strumentali, situati nelle zone A e B o assimilate.

 

Chi può richiederlo?

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, i professionisti non forfetari, gli enti non commerciali e le società. Non è necessario essere proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che questo sia in possesso del soggetto che effettua i lavori e paga le spese. Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Sono ammessi alla detrazione gli interventi effettuati nei centri storici (zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone B) ai sensi del DM 1444/1968 o a queste assimilate. In molti Comuni la denominazione della aree urbane è cambiata per effetto di norme successive.

Il bonus è riconosciuto ai lavori sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

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