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Se acquisti, da un’impresa di costruzioni entro il 31 dicembre 2016, un’immobile di classe elevata (A o B ) puoi scontare l’ IVA al 50%.

Questa è una delle ultime agevolazioni nel settore immobiliare introdotta dal Legislatore ( ultima legge di stabilità) per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale da imprese di costruzioni.

Mentre vengono prorogate quella delle detrazioni fiscali, quella del 65% per gli interventi di risparmio energetico, quella delle ristrutturazioni compreso bonus mobili.

Riguardo quella del bonus mobili è stata invece introdotta una nuova agevolazione per le giovani coppie (under 35 ) che acquistano la prima casa.

Per tutti i chiarimenti in merito, possiamo fare riferimento all’Agenzia delle Entrate che ci ha fornito tramite (Circolare n. 20/E del 2016) queste notizie, delucidando che l’acquisto può anche essere realizzato nei confronti di un’impresa di ripristino o ristrutturatrice e che le detrazioni previste per le compravendite immobiliari – effettuate dal 1° gennaio fino a quelle entro il 31 dicembre dell’anno 2016 – devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Inoltre la detrazione Iva è cumulabile con altre agevolazioni Irpef Infatti per un immobile acquistato all’interno di un edificio completamente ristrutturato, per esempio, si può usufruire sia della detrazione del 50% dell’Iva che della detrazione Irpef per la ristrutturazione – sempre fino al 31dicembre 2016 al 50% – tale importo è da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto di un immobile e comunque entro il tetto di ( 96.000,00 euro).

Fatto è però, che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, perciò la detrazione Irpef per la ristrutturazione non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova agevolazione. Come sopra specificato, tale agevolazione per la detrazione dell’iva si può applicare solo per gli immobili a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, inoltre senza l’esigenza di specificarne una categoria catastale, per cui anche immobili di pregio o di lusso. Nel silenzio della legge si ritiene altresì che il beneficio si applichi anche alla pertinenza a patto che l’acquisto della stessa, box auto o garage ad esempio avvenga contestualmente all’acquisto dell’immobile e nell’atto di compravendita sia evidenziato il vincolo pertinenziale.

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